Obbligo del Coordinatore della sicurezza per piccoli lavori edili?
Ma come è possibile che per demolire un muro poiché è prevista la presenza di più di 1 impresa (edile ed elettricista) si debba fare il PSC?
Anche per effettuare lavori edili di modesta entità, se vi è più di un'impresa è obbligatoria la nomina di un Coordinatore per la sicurezza. Trattandosi di piccoli lavori o meglio di lavori di non particolare complessità si presume che più semplice dovrebbe risultare la programmazione della sicurezza e quindi più semplice la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) che comunque rimane obbligatorio per ogni tipo di lavoro. Il consiglio che viene da dare al committente che si viene a trovare in casi del genere, per rispettare le disposizioni di legge vigenti, è quello di rivolgersi ad un tecnico di fiducia al quale affidare la responsabilità dei lavori, oltre che le funzioni di coordinatore per la sicurezza. E’ importante ricordare che i lavori edili, per loro propria natura, sono fra i più rischiosi da un punto di vista della sicurezza sul lavoro e bisogna cercare di non incorrere nell’errore di credere che ci sia una equivalenza fra la rischiosità dei lavori e la loro durata o la loro modesta entità. In merito poi a lavori analoghi di demolizione di strutture da fare contestualmente ai lavori di installazione di impianti elettrici così come nel caso prospettato nel quesito è possibile citare anche qualche sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a seguito di infortuni sul lavoro, anche mortali, con le quali dei committenti, pur in presenza lavori di modesta entità, sono stati condannati per non aver nominato nel cantiere un coordinatore per la sicurezza la cui presenza avrebbe potuto, secondo gli organi giudicanti, evitare l’evento infortunistico. Al responsabile dei lavori nominato potranno essere affidati altresì anche quei compiti di verifica che le disposizioni legislative assegnano comunque al committente quali l'invio della notifica preliminare, il controllo tramite l’esibizione da parte delle ditte appaltatrici e subappaltatrici del DURC e di altra documentazione specificatamente richiesta dalla legge, della idoneità tecnico professionale delle imprese, della loro regolarità contributiva, e della loro organizzazione ai fini della sicurezza sul lavoro.