Cantieri edili: funzioni e obblighi dei coordinatori della sicurezza
Una pubblicazione dell’Inail sulla progettazione della sicurezza nei cantieri si sofferma sugli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
La figura professionale del coordinatore della sicurezza riveste un'importanza cruciale nell'ambito dei cantieri edili.
Il documento - elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro – sottolinea che la figura del coordinatore “si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti, che possono essere eventualmente ricoperti anche da due professionisti diversi:
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): questa figura “la troviamo nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”.
Il CSP deve coordinare “anche le misure preventive e protettive in dotazione all'opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull'opera stessa”. E una volta nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, “avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera ed essere la figura che deve vigilare sulle ‘misure generali di tutela’: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”. Inoltre i costi della sicurezza “debbono essere inseriti nel PSC, a cura del CSP”.
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): il CSE “viene nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie”. La nomina del CSE è “un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori. Il ruolo del CSE è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell'avvio delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori; ha sostanzialmente compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere. Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente, o al responsabile dei lavori, e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro”.
Si segnala che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”. In questo caso il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, “designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori."
"L'obbligo di designazione del coordinatore per l'esecuzione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”.
Ci si sofferma poi su un “elemento di particolare novità rispetto alla disciplina previgente”.
L'obbligo di designazione del CSP, ovvero del CSE, “ha come unica condizione la previsione di presenza di più imprese, anche non in contemporanea. Sono stati eliminati i limiti dimensionali (cantieri con entità pari o superiore a 200 uomini giorno) e qualitativi (cantieri con lavori comportanti rischi particolari)”.
Vediamo più nel dettaglio gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) “redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993”.
Si ricorda che il fascicolo “non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. 380 del 6 giugno 2001”. E il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), “è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera”.
Concludiamo con gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Durante la realizzazione dell'opera, “il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Ricordiamo infine che nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, “redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b)”.
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015.