Aggiornamento della DGR Emilia Romagna n. 687/2011 relativa agli IPRIPI
In data 21 dicembre 2016 è stato deliberato l'aggiornamento della DGR 687/2011, ovvero la D.G.R. 2272 del 21 dicembre 2016: ATTO DI INDIRIZZO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LAPUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI E DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA, RIGUARDANTIPARTI STRUTTURALI, CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 4, DELLA L.R. N. 19 DEL 2008.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito , di cui agli artt. 11 e 13 del titolo IV (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”) della stessa legge.
Tali interventi sono stati individuati con D.G.R. n. 687/11 (Allegato 1) che li definisce quali interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducendoli unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A del medesimo atto, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B.
Dopo un’attività di monitoraggio sugli effetti della Legge Regionale 19/2008, sono stati individuati degli interventi, classificati come L0, che non necessitano della documentazione integrativa predisposta da un tecnico abilitato. In questi casi si potranno acquistare direttamente sul mercato i prodotti realizzati dalle imprese di costruzione. Negli interventi classificati come L1, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, sono stati modificati sia i limiti di dimensione sia i documenti richiesti. Semplificati anche gli interventi rientranti nella categoria L2, che richiedono l’asseverazione da parte del progettista abilitato, per i quali vengono snelliti gli elaborati grafici da presentare. Nel caso delle varianti in corso d'opera relative alle strutture degli edifici, la delibera ha introdotto alcuni i casi, dimostrando i quali sarà possibile procedere senza presentare la pratica sismica. I progettisti possono inoltre individuare altre varianti non sostanziali che non impattano in modo significativo su effetti dell’azione sismica, resistenza e duttilità delle strutture.
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