Nuove NTC 2017
Ci siamo. Lo scorso 22 dicembre 2016 la Conferenza Unificata Stato Regioni ha dato il proprio via libera al testo della bozza delle nuove NTC, la revisione delle norme tecniche per le costruzioni, licenziate nel novembre 2014 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e per lungo tempo rimaste ferme nel cassetto del Ministero delle infrastrutture.
Il parere positivo alle nuove NTC della Conferenza si accompagna ad alcuni rilievi e richieste di modifica del testo. In ogni caso, si legge nel parere: “la revisione delle norme primarie sulle costruzioni – DPR 380/2001, L. 64/1974 e L. 1086/1971 – non è più rinviabile poiché il modello di riferimento per la sicurezza delle costruzioni, risalente agli anni ’70, è inadeguato”.
A questo punto, prima della firma del decreto con il testo della revisione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, da parte del Ministro Delrio, manca un solo passaggio: quello di informazione alla Commissione UE per il via libero definitivo.
Tra le indicazioni più importanti che emergono dal parere è la necessità di separare le indicazioni prestazionali, vincolanti, dalle indicazioni che costituiscono un modo, ma non l’unico, per garantire il raggiungimento delle prestazioni richieste.
L’inadeguatezza delle norme sulle costruzioni (i già citati DPR 380/2001, L. 64/1974 e L. 1086/1971) riguardano essenzialmente la loro obsolescenza rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (NTC) e una conseguente “confusione di comportamenti non omogenei e non sostenibili”.
Altro limite delle norme esistenti, secondo la Conferenza Unificata Stato Regioni, riguarda la classificazione sismica del territorio ma anche il ritardo a uniformarsi all’evoluzione dei sistemi costruttivi, dei materiali strutturali e delle tecnologie di costruzione.
Il tutto si inquadra in una sempre maggiore conoscenza del rischio sismico e della valutazione della sicurezza statica delle costruzioni.
Nel parere, le Regioni auspicano “la riduzione a una sola norma primaria valida per tutte le costruzioni in luogo delle tre attuali leggi citate”.
Nuove NTC: divisione chiara tra prescrizioni e indicazioni
Tra le indicazioni più importanti che emergono dal parere è la necessità di separare le indicazioni prestazionali, vincolanti, dalle indicazioni che costituiscono un modo, ma non l’unico, per garantire il raggiungimento delle prestazioni richieste.
Insomma, come già sono strutturati gli Eurocodici, dove tale suddivisione è già presente.
Altro elemento di raccomandazione per il testo definitivo delle nuove NTC 2017 è quella di snellire in maniera radicale il testo, demandando a circolari e linee guida tutto quanto non sia essenziale.
In altri termini, le Regioni vorrebbero che tutti i capitoli delle nuove norme tecniche vengano strutturati sul modello del capitolo 8 relativo alle costruzioni esistenti.
Infine, si fa presente che è anacronistico che esista un capitolo a parte dedicato alle azioni sismiche (l’attuale capitolo 7). Il motivo? La norma vale su tutto il territorio nazionale e le zone sismiche non hanno più alcuna rilevanza al fine di definire le azioni.
Per la Conferenza “sarebbe più chiaro che le prestazioni richieste in presenza di azioni sismiche fossero contenute nel capitolo 3, se di carattere generale, e nei capitoli 4, 5, 6 e 8 se relative a particolari tipologie di costruzioni.
Il fascicolo del fabbricato nelle NTC
Novità importante è anche la richiesta da parte della Conferenza che, nel contesto della revisione delle nuove NTC 2017, venga prevista l’obbligatorietà dell’istituzione del fascicolo del fabbricato, quale strumento fondamentale per il monitoraggio del patrimonio edilizio esistente.
Nel merito, la proposta della Conferenza è di rendere obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato per tre casi specifici:
Tutte le nuove costruzioni
Le costruzioni sottoposte a interventi di manutenzione straordinaria
Edifici pubblici e scuole
Obbligo di formazione degli operatori (progettisti, direttore lavori e tecnici controllori)
Il parere della Conferenza contiene la raccomandazione che l’attività di formazione e aggiornamento dei tecnici del settore pubblico e privato non sia inserito all’interno delle nuove NTC ma che l’obbligo della formazione permanente sia inserito all’interno del DPR 380/2001 con eventuali rinvii anche ad altre norme più specifiche di altri settori.